REGOLAMENTO DELLA SALA STUDIO DELL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO

1. Sono ammessi a frequentare l’Archivio Storico Diocesano di Caserta, secondo le norme della legislazione archivistica italiana, del diritto canonico, del regolamento degli Archivi ecclesiastici approvato dalla C.E.I. il 30 marzo 1995, studiosi e ricercatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell’archivio dopo avere presentato un documento d’identità e una domanda di ammissione al Direttore dell’Archivio nella quale deve indicare i fondi che intende consultare e i motivi della ricerca. Gli studenti di scuola media superiore, universitari, i dottorandi, e i ricercatori possono accedere alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca tramite una lettera di garanzia del responsabile della ricerca, contenente il titolo della tesi o elaborato di ricerca e i fondi archivistici da consultare (art.39 del regolamento generale).L’autorizzazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti (art.3 e 7 del regolamento generale). La domanda è valida per l’anno in corso e per un determinato argomento di studio. L’autorizzazione ad accedere alla sala Studio è concessa dal Direttore.

3.L’archivio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30, ed il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. È previsto un periodo di chiusura al pubblico nel mese di agosto. Il Direttore può stabilire altri periodi di chiusura per esigenze di servizio.

4. I documenti si consultano unicamente nella sala studio dell’archivio diocesano.

5.Lo studioso si impegna, in caso di utilizzazione di documenti dell’Archivio diocesano di Caserta, a citare la fonte e a fornire all’Archivio stesso una copia della pubblicazione o tesi di Laurea.

6. Gli studiosi sono tenuti a firmare giornalmente un apposito registro di presenze. L’apposizione della firma è condizione necessaria per il rilascio dei certificati.

7.Nei locali dell’Archivio diocesano di Caserta non possono essere introdotte borse, cartelle e analoghi oggetti, nonché libri, riviste, stampati, ecc., o oggetti che vi siano contenuti. In sala di consultazione è consentito di norma introdurre solo fogli sciolti o schede di lavoro.

8. Nella sala di studio si osserva il silenzio. Sono consentite solo conversazioni a bassa voce con il personale dell’archivio, riguardo i documenti e le ricerche. Nella sala studio e nei locali attigui è vietato fumare.

9.Per i documenti grafici (piante e disegni) è consentita l’elaborazione di lucidi; l’unica possibilità è la riproduzione fotografica previa richiesta su apposito modulo e relativa autorizzazione dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti.

10. La richiesta dei documenti da consultare si effettua mediante appositi moduli presso la Sala studio. Gli orari e le modalità dei prelievi delle scritture sono regolati da disposizioni interne e resi noti tramite avvisi al pubblico.

11. Lo studioso può consultare esclusivamente la documentazione richiesta a proprio nome, il testo dei documenti conservati nell’Archivio diocesano di Caserta può essere, liberamente trascritto e pubblicato, mentre le riproduzioni in facsimile destinata alla pubblicazione è soggetta ad autorizzazione scritta con l’obbligo della citazione di quest’ultima. Tanto è valido per le riproduzioni in video (filmati o internet).

12. Di norma gli studiosi non possono tenere aperti per la consultazione più di un pezzo per volta. I documenti devono essere trattati con massimo riguardo, è pertanto vietato fare su di essi annotazioni anche a matita o appoggiarvi i fogli e le schede di lavoro.

13. Consultando pacchi o buste di documenti sciolti non si deve sconvolgere l’ordine dato ai fogli e ai fascicoli: Nel caso in cui il materiale si presenti in disordine lo studioso è invitato ad avvertire il personale. E’ vietato trasportare i documenti in consultazione da un luogo all’altro della sala di consultazione. È vietato trasferire fuori della sala studio qualsiasi documento (art.44 del regolamento generale).

14. A consultazione ultimata, l’unità archivistica viene riconsegnata al personale. Lo studioso deve accertarsi aver ben chiuso il fascio o la busta. Se il volume o il documento ricevuto sono in precario stato di conservazione o presentano qualche problema, lo studioso è pregato avvertire il personale dell’archivio.

15. La riproduzione fotostatica o fotografica dovrà essere autorizzata dall’archivista su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti. Nonostante il principio generale di facilitare l’accesso alla documentazione per mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie non è consentito riprodurre interi fondi dell’archivio (art.45 e 46 del regolamento generale).

16. I documenti da fotoriprodurre non devono essere estratti dal contenitore. Le fotocopie sono consentite per i documenti posteriori al 1800, tenuto conto dello stato di conservazione. Il materiale documentario di data anteriore può essere solo microfilmato o fotografato.

17. La biblioteca dell’Archivio Diocesano, e altri supporti in dotazione alla sala studio devono essere utilizzati nella sede propria e sono protetti dalla normativa dell’archivio diocesano.

18. Gli studiosi che non osservano le norme del presente regolamento, dopo essere stati diffidati, potranno essere allontanati dalla sala studio e, nei casi più gravi essere esclusi temporaneamente o definitivamente dall’Archivio diocesano di Caserta (art.43 del regolamento generale). Coloro che si rendano colpevoli di sottrazione o danneggiamenti verranno deferiti all’autorità giudiziaria.